1. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, incontri, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa rivolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi.
2. Non costituiscono attività di relazione ai sensi del comma 1:
a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;
b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;
d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
3. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative si informano ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.