Art. 2.
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale).

      1. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, incontri, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa rivolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi.
      2. Non costituiscono attività di relazione ai sensi del comma 1:

          a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;

          b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

      3. Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative si informano ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.

 

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